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c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 51)
Istituzione della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

1)
Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1982, n. 9.

Art. 1 (Finalità)  

(1)La Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” persegue finalità di raccolta, conservazione e prestito di pubblicazioni e di materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale, per promuovere lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, dei molteplici aspetti della cultura e di altri settori nonché finalità di promozione della ricerca attraverso il continuo ampliamento delle collezioni. In particolare la Biblioteca svolge le seguenti attività:

  1. raccoglie materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere, ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;
  2. raccoglie scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  3. funge da biblioteca generale di studio, all'interno del sistema bibliotecario provinciale, e offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
  4. realizza iniziative e progetti atti a far conoscere il suo patrimonio di libri e media, anche in forma di specifici studi, di manifestazioni e di collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia;
  5. promuove, in cooperazione con l’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, la formazione del personale delle biblioteche del sistema bibliotecario altoatesino.

(2) Per la realizzazione delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi stesse o analoghe finalità, a sostenere eventuali misure di coordinamento, a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, nonché ad associarsi ad essi. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 2 (Il comitato scientifico)

(1)Il comitato scientifico è composto da almeno cinque e fino a sette membri esperti in materia di biblioteche, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino e tutti gli altri appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I membri sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura tedesca e dell’Assessore/Assessora provinciale alla Cultura ladina. Un membro è scelto da una terna proposta dal “Südtiroler Kulturinstitut”, uno da una terna proposta dall'“Istituto ladino di cultura” e uno da una terna proposta dall'“Österreichische Akademie der Wissenschaften”. Un membro è nominato in rappresentanza dell’Archivio provinciale ed uno dell’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura.

(2) Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il/la presidente.

(3) Il direttore/La direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” partecipa alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Il comitato scientifico è l'organo consultivo per tutto ciò che concerne l'attività tecnico-scientifica, per lo sviluppo della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” e il suo ruolo nel sistema delle biblioteche.

(5) Il comitato scientifico ha in particolare i compiti di valutare il programma annuale e di elaborare proposte per l’indirizzo strategico della Biblioteca provinciale, per il regolamento della Biblioteca e per la collaborazione con altre biblioteche a livello locale, nazionale ed internazionale.

(6) Per l’attività di consulenza sono corrisposti gettoni di presenza. 3)

3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 3 (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”)

(1)Al direttore/alla direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” spetta la gestione tecnico-scientifica ed amministrativa della biblioteca. 4)

4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 4 (Mezzi finanziari)

(1)Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è riconosciuta autonomia funzionale.

(2) Le entrate della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

(3) La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

(4) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente. 5)

5)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 5  6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 6 (Personale)

(1)La dotazione organica della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale. 7)

(2)Il trattamento economico e giuridico del personale corrisponde a quello del personale provinciale. 8)

(3)Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca provinciale può avvalersi anche di collaborazioni esterne. 9)

(4) Il personale di ruolo e non di ruolo della Biblioteca Provinciale è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

7)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.
8)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.
9)
L'art. 6, comma 3 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, con delibera del consiglio di amministrazione della Biblioteca Provinciale il personale che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge era incaricato a tempo pieno ed a stipendio annuo presso la "Biblioteca Dr. Friedrich Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut" viene inquadrato quale personale della Biblioteca Provinciale nei livelli corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate alla qualifica rivestita, nonché al titolo di studio posseduto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di inquadramento.

(2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati entro sei mesi dall'approvazione della pianta organica da parte della Giunta provinciale ed a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto di impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".

(3) A detto personale ai soli effetti della progressione di carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a tempo pieno presso la "Biblioteca Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut"; per quanto riguarda servizi prestati presso enti pubblici o privati si applicano le norme in vigore per il personale provinciale.

(4) I posti previsti in organico e non coperti ai sensi dei commi precedenti possono essere ricoperti in sede di prima applicazione della presente legge anche per chiamata diretta con personale di ruolo statale o di enti pubblici in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche funzionali di inquadramento e degli altri requisiti richiesti ad eccezione del limite superiore di età, che abbia prestato servizio presso istituzioni pubbliche o private con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle previste per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento e sia ritenuto particolarmente idoneo. Anche in questo caso e ai soli effetti di progressione in carriera, vengono riconosciuti i servizi prestati presso lo Stato e altri enti pubblici.

(5) L'applicazione del presente articolo è vincolata all'atto di donazione da parte del "Südtiroler Kulturinstitut" a favore della Biblioteca Provinciale; la donazione deve comprendere i patrimoni librari e pubblicistici, nonché ogni altro bene catalogato e disponibile alla consultazione e al prestito, comprese le relative attrezzature già in dotazione alla biblioteca del "Südtiroler Kulturinstitut".

(6) Il consiglio di amministrazione è competente a concludere le trattative con l'ente proprietario in merito al passaggio dei beni di cui al precedente comma. 10)

Art. 8  11)

11)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

Art. 9-10.   12)

La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

12)
Gli artt. 9 e 10 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.

STATUTO
della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"  13)

13)
Abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.
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