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c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 51)
Istituzione della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

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1)
Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1982, n. 9.

Art. 1 (Finalità)  

(1)La Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” persegue finalità di raccolta, conservazione e prestito di pubblicazioni e di materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale, per promuovere lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, dei molteplici aspetti della cultura e di altri settori nonché finalità di promozione della ricerca attraverso il continuo ampliamento delle collezioni. In particolare la Biblioteca svolge le seguenti attività:

  1. raccoglie materiale bibliografico nei settori delle scienze, delle arti e delle lettere, ivi compresi le riviste e i bollettini di maggior rilevanza, nonché la stampa a carattere periodico e quotidiano in genere;
  2. raccoglie scritti e opere di autori altoatesini, bibliografie e pubblicazioni in genere apparse in Provincia di Bolzano, nonché bibliografie e pubblicazioni apparse altrove, ma riferite all'Alto Adige, con il compito di ordinare tutto il proprio materiale secondo razionali sistemi di catalogazione e di metterlo a disposizione degli utenti interessati;
  3. funge da biblioteca generale di studio, all'interno del sistema bibliotecario provinciale, e offre pertanto servizi di prestito e consultazione di libri e media - nei limiti delle proprie capacità e su richiesta dell'utenza interessata – direttamente, per posta o tramite il prestito interbibliotecario provinciale; all’occorrenza può fornire in prestito agli utenti anche libri e media richiesti ad altre biblioteche appartenenti ad altri sistemi bibliotecari nazionali ed esteri;
  4. realizza iniziative e progetti atti a far conoscere il suo patrimonio di libri e media, anche in forma di specifici studi, di manifestazioni e di collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori provincia;
  5. promuove, in cooperazione con l’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, la formazione del personale delle biblioteche del sistema bibliotecario altoatesino.

(2) Per la realizzazione delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann” è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi stesse o analoghe finalità, a sostenere eventuali misure di coordinamento, a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, nonché ad associarsi ad essi. 2)

2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 25 novembre 2015, n. 30.
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ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionActionc) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
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ActionActione) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
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