In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 221)
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 15 giugno 1982, n. 27.

CAPO I
Disciplina dei rifugi alpini

Art. 1 (Definizione)  

(1)  Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

  1. gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;
  2. gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

(2)  Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

(3)  Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento ed un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

(4)  I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona.

(5)  I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 2 (Costruzione e ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino)   

(1) La concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini è rilasciata previo nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della Commissione per la tutela del paesaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(2)  Per tutti i progetti di costruzione riguardanti rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(3)  La qualifica di rifugio alpino può essere attribuita o revocata dall'assessore provinciale al turismo, sentito il parere della Consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33.

(4)  I titolari degli immobili ai quali è stata revocata la qualifica di rifugio alpino possono richiedere il rilascio della licenza di esercizio ricettivo e hanno diritto a ottenerla se sono in possesso dei relativi requisiti soggettivi e se i vani corrispondono alle vigenti norme sanitarie. Se i titolari non sono in possesso dei requisiti soggettivi, possono acquisire la qualificazione necessaria entro due anni dalla revoca della qualifica di rifugio alpino, conservando nel frattempo il diritto alla gestione dell'esercizio. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 2) 3)

2)
Gli artt. 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
3)
L'art. 2 è stato nuovamente sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 3 (Autorizzazione a gestire un rifugio alpino)

(1)  L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall'assessore competente. Essa comprende, oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli che possono essere venduti negli esercizi ricettivi nonché negli esercizi di somministrazione di bevande e/o pasti.4) 

(2)  I gestori di rifugi alpini devono avere un'adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire, durante il periodo di apertura, costante prestazione presso il rifugio stesso.

(3)  L'autorizzazione deve essere debitamente esposta al pubblico.2) 

4)
L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
2)
Gli artt. 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 4 (Validità dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività)

(1)  Di regola l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è rilasciata a tempo indeterminato.

(2)  Il cambio del gestore o la cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio vanno comunicati immediatamente alla Ripartizione provinciale Turismo.5) 

5)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 5 6) 

6)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. iIfine è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 6 (Vigilanza)

(1)  Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dall'Assessorato competente, a mezzo di personale della Provincia appositamente incaricato.

(2)  La Giunta provinciale provvede a dotare il proprio personale di cui al precedente comma dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 7 (Sanzioni amministrative)

(1)  Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  1. da Euro 748 a Euro 1.484 chiunque gestisce un rifugio alpino senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, 7)
  2. 8)
  3. da Euro 155 a Euro 305 chiunque omette di esporre l'autorizzazione o l'elenco delle tariffe, 7) 
  4. da Euro 86 a Euro 305 chiunque trasgredisce un'altra disposizione della presente legge. 7) 

(2)  Nel caso di ricidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni; nel caso di ricidiva reiterata può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

(3)  L'accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le sanzioni sono determinate e irrogate dall'Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

7)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 14, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
8)
La lettera b) è stata abrogata dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 8 (Rifugi alpini esistenti)

(1)  I titolari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su appositi moduli predisposti e distribuiti dall'Assessorato competente, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

(2)  Qualora venga accertato che un rifugio alpino esistente non possiede i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 si procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino. Ai titolari di tali immobili è consentita la prosecuzione dell'esercizio di rifugio alpino per la durata massima di un anno a decorrere dalla notificazione del relativo provvedimento.

(3)  Ai rifugi alpini esistenti che non possiedono i requisiti minimi di cui al terzo comma dell'articolo 1 è consentita la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari. Agli esercizi che, trascorso tale periodo, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la qualifica di rifugio alpino.

(4)  Alla revoca di cui ai commi precedenti provvede l'Assessore competente sentita la consulta per le attività alpinistiche.9) 

9)
Vedi l'art. 7 della L.P. 20 giugno 1985, n. 9:

Art. 7

Gli immobili ai quali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, sia stata o venga revocata la qualifica di rifugio alpino, possono essere ampliati nella misura massima prevista dall'undicesimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, purché venga mantenuta la destinazione della ricettività turistica.

Art. 9 (Ricorsi)

(1)  Contro i provvedimenti dell'Assessore competente, previsti dalla presente legge, fatti salvi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento. La decisione della Giunta provinciale è definitiva e deve essere comunicata all'interessato.

CAPO II
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale

Art. 10 (Iniziative destinatarie dei contributi)     delibera sentenza

(1)  Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

  1. la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;
  2. la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;
  3. la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;
  4. la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate; 10)
  5. la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l'atterraggio di elicotteri;
  6. la costruzione di teleferiche per materiali;
  7. la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.

(2)  Inoltre, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

(3)  Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all'Alpenverein Südtirol (ASV), al Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(4)  Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili destinati a sede centrale dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige.

(5)  11) 

massimeDelibera 18 gennaio 2022, n. 18 - Modifica dei criteri e delle direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 797 - Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (modificata con delibera n. 840 del 15.11.2022)
10)
La lettera d) dell'art. 10, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 36, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 36, commi 7 e 8, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
11)
L'art. 10, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera c), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 10/bis (Sentieri escursionistici)       delibera sentenza

(1)  Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell’ordinamento forestale. L’inserimento dei sentieri nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.

(2)  I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

(3)  La convenzione prevede in particolare:

  1. l’individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori;
  2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici.

(4)  Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. 12) 

massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 126 - Modifica dei criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici (deliberazione della Giunta provinciale del 17.01.2017, n. 52)
massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 995 - Modifica della Convenzione sui sentieri escursionistici (deliberazione della Giunta provinciale del 06.12.2016, n. 1380)
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 797 - Criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (modificata con delibera n. 840 del 15.11.2022)
massimeDelibera 19 marzo 2019, n. 175 - Direttive sulla segnaletica uniforme dei sentieri
12)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 10/ter (Vie ferrate)

(1)  Le vie ferrate sono importanti sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale sia come infrastruttura turistica. Per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria la Provincia può concedere contributi ai soggetti che le gestiscono su base volontaria o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco delle vie ferrate e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. L’inserimento delle vie ferrate nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.

(2)  I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.

(3)  La convenzione prevede in particolare:

  1. l’individuazione delle vie ferrate e dei relativi gestori;
  2. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ferrate.

(4)  Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi. 13)

13)
L'art. 10/ter è stato inserito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 11 (Beneficiari dei contributi)  

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli  10/bis  e 10/ter, beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano. 14)

(2) Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia. 15)

14)
L'art. 11, comma 1, è stato sostituito dall'art. 36, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
15)
L'art. 11, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 36, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 61, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 12 (Domanda di contributo)

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli  10/bis  e 10/ter , le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale.  16)

(2)  Esse dovranno essere corredate:

  1. della relazione illustrativa per ciascuna iniziativa per la quale si richiede il contributo;
  2. del preventivo di spesa delle iniziative da attuarsi;
  3. del progetto e della relazione tecnica, ove si tratti di opere di cui alle lettere a), b) ed f) del precedente articolo 10.
16)
L'art. 12, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10, poi dall'art. 36, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, successivamente modificato dall'art. dall'art. 31, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e dall'art. 19, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 13 (Concessione e liquidazione dei contributi)

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli  10/bis  e 10/ter, la concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l’80 per cento delle spese ammesse, sono disposte dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta per le attività alpinistiche 17).

(2)  18)

17)
L'art. 13, comma 1, è stato sostituito dall'art. 36, comma 6, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
18)
L'art. 13, comma 2, è stato abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera c), della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 1419) 

19)
Omissis.

Art. 15 (Norma finale)

(1)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessa di trovare applicazione la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

(2)  Le disposizioni di cui al capo II della presente legge sostituiscono quelle approvate con legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e con legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.