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c) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 71)
Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali

1)
Pubblicata nel B.U. 31 marzo 1981, n. 17.

Art. 1   delibera sentenza

(1) La presente legge ha il fine di provvedere alla protezione, alla conservazione e al risanamento dell'ambiente naturale e paesaggistico, alla migliore conoscenza e ricerca scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e ad un ordinato sviluppo dell'attività ricreativa nei territori vincolati come parchi naturali, ai sensi dell'articolo 1, lettera d) della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

massimeDelibera 16 dicembre 2014, n. 1547 - Delibera di massima per lo svolgimento del "servizio protezione natura" durante il periodo di alta stagione dell'estate 2015
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004 - Parco naturale Puez-Odle - Direttiva CEE n. 92/43 “Natura 2000" - realizzazione sentiero attrezzato -Deliberazione della Giunta provinciale difforme da pareri degli organi consultivi - da motivare

Art. 2

(1) Il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo viene perseguito, per ogni parco naturale, promuovendo le seguenti attività:

  • a)  l' istituzione di centri di informazione per la migliore conoscenza delle caratteristiche e dei beni naturali del parco;
  • b)  l' organizzazione di corsi naturalistici per gli scolari e di escursioni guidate;
  • c)  il risanamento degli ambienti naturali degradati;
  • d)  la creazione a fini didattici di piccoli orti botanici, nonché di recinti entro i quali ospitare specie animali presenti nel parco;
  • e)  la realizzazione e manutenzione di sentieri e percorsi di interesse naturalistico;
  • f)  la realizzazione di opere di assetto ambientale, quali panche, tavoli, tabelle segnaletiche e di orientamento, ecc.;
  • g)  la realizzazione degli accessi e dei parcheggi all' interno del parco o in prossimità dello stesso, in quanto previsti nel relativo provvedimento di vincolo;
  • h)  la conservazione di edifici di particolare tipologia o altri interventi in ogni caso previsti o disposti nel provvedimento di vincolo.

(2) Nel caso le attività di cui alle lettere precedenti riguardino aree il cui vincolo d'uso non sia esplicitamente previsto nello strumento urbanistico, deve essere richiesto il consenso del proprietario del suolo.

Art. 3

(1) L'Assessore provinciale competente può determinare, con suo decreto, sentita la I. commissione provinciale per la tutela del paesaggio, le direttive generali per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, nonché le caratteristiche e le tipologie delle opere di arredo ambientale.

(2) La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, stabilisce annualmente l'entità dell'intervento finanziario della Provincia per ogni singolo parco dandone comunicazione al presidente del comitato di cui al successivo articolo.

Art. 4

(1) Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto:

  • a)  da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo Consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune;
  • b)  da un esperto in scienze naturali;
  • c)  da 4 rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative;
  • d)  da un rappresentante dell' ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  • e)  da un rappresentante dell' ispettorato ripartimentale delle foreste;
  • f)  da 2 rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla Giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative;
  • g)  da un rappresentante dell' Assessorato alla tutela dell'ambiente.

(2) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

(3) Fatta eccezione per i rappresentanti comunali, i componenti possono fare parte di più comitati.

(4) Il presidente viene eletto dal comitato nel suo seno. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

(5) I comitati sono legalmente riuniti con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

(6) Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione provinciale.

(7)Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi. 2)

(8) I comitati di gestione sono organi tecnico-consultivi dell'Amministrazione provinciale. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

(9) Limitatamente ai parchi naturali ricadenti nell'ambito territoriale delle località ladine, si prescinde, se del caso, ai fini dell'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici, dal computare i rappresentanti dei comuni territorialmente interessati.

2)
L'art. 4, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 5

(1) Il comitato di gestione delibera un programma annuale delle attività di cui al precedente articolo 2 nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 3.

(2) Il comitato di gestione ha il compito, inoltre, di provvedere ad ogni altra attività di cui al precedente articolo 2 che non comporti spesa e può proporre all'Assessore provinciale competente l'adozione di ogni provvedimento che abbia riferimento alle modifiche territoriali ed alle relative prescrizioni di vincolo, nonché a qualsiasi altra disposizione contenuta in leggi provinciali che stabiliscano, con atti amministrativi, particolari possibilità di intervento nel territorio del parco.

(3) I programmi deliberati dai singoli comitati sono comunicati entro un mese all'Assessorato provinciale competente e vengono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 6

(1) La Giunta provinciale approva i programmi delle spese da effettuarsi direttamente, di cui all'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, all'articolo 13 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, e all'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche.

(2) La realizzazione dei programmi di cui all'ultimo comma del precedente articolo e del primo comma del presente articolo è disposta con proprio decreto dall'Assessore provinciale competente in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi a mezzo di funzionario delegato ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.

(3) Alla progettazione, direzione lavori e al collaudo delle opere o dei lavori compresi nei programmi di cui al precedente comma, provvede l'ufficio tutela paesaggio, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti.

(4) Per l'esecuzione dei lavori il funzionario delegato può chiedere la collaborazione dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli ispettori distrettuali delle foreste, dell'azienda amministrazione foreste e demanio o di altri uffici provinciali, previo consenso dell'Assessore provinciale competente.

Art. 7   3)

3)
Integra l'art. 18 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

Art. 8   4)

4)
Integra l'art. 1 della L.P. 13 agosto 1973, n. 27.

Art. 9   5)

5)
Omissis.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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