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k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 291)
Misure straordinarie a favore dell'agricoltura e modifiche alle leggi provinciali 27 dicembre 1979, n. 21, 23 agosto 1973, n. 30, e al testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, emanato con Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8

1)

Pubblicata nel B.U. 17 novembre 1981, n. 56.

Art. 1

(1) L'Amministrazione provinciale può concedere a coltivatori diretti che per l'aumento dei costi di investimenti effettuati si trovano in una situazione economica difficile, un contributo annuo costante, per un periodo massimo di dieci anni, dell'ammontare massimo del 10% di un credito di miglioramento da assumere per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine.

(1/bis) Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, alle medesime condizioni, ai coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto già presso istituti di credito mutui o prestiti non sovvenzionati anche per le rate già scadute, il cui ammortamento è tuttora in corso2) .

(2) Alle stesse condizioni gli stessi contributi possono essere concessi a cooperative che gestiscono impianti di trasformazione di prodotti agricoli aventi importanza rilevante per l'economia provinciale.

(3) Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa garanzia da parte del "fondo interbancario" ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

2)

Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

Art. 2

(1) La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata a concedere i contributi ed i concorsi negli interessi di cui agli articoli 3, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

Art. 3

(1) L'Amministrazione provinciale, su richiesta dell'interessato, può pagare un importo non superiore al 50% del contributo in conto capitale concesso immediatamente e, se del caso, anche prima dell'inizio dei lavori, se in questo modo possono evitarsi gravi difficoltà economiche per l'interessato.

(2) L'interessato deve obbligarsi per iscritto ad iniziare e ultimare i lavori progettati entro un determinato termine.

(3) In caso di qualsiasi abuso, come per esempio l'inosservanza del suddetto termine o l'uso del contributo per altri scopi, deve essere restituita la somma pagata con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

Art. 4 3)

3)

Integra l'art. 1 della L.P. 27 dicembre 1979, n. 21.

Art. 5-6 4)

Art. 7 5)

5)

Sostituisce il II° comma dell'art. 3 del D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8; abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera g), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

Art. 8-9 6)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

6)

Omissis.

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