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a) LEGGE PROVINCIALE 15 luglio 1981, n. 191)
Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari e modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 10/1984

1)

Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.

Art. 1  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire ed a gestire corsi di formazione per assistenti geriatrici e familiari nell'ambito della formazione professionale di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

(2) La Giunta provinciale può, altresì, autorizzare e finanziare eventuali analoghi corsi istituiti e gestiti da enti pubblici e privati nell'ambito del territorio provinciale.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988 - Istituzione di corsi per assistenti geriatrici e familiari

Art. 2

(1) Fine dei corsi di cui al precedente articolo 1 è la formazione professionale dell'assistente geriatrico e familiare. L'assistente geriatrico e familiare deve essere in possesso delle conoscenze teorico-pratiche necessarie per operare in modo autonomo e responsabile in ogni settore o servizio di assistenza all'anziano o alla famiglia, con la costante attenzione a favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita.

Art. 3

(1) Per l'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 i richiedenti devono:

  • a)  avere compiuto il 17mo anno di età;
  • b)  essere in possesso del diploma della scuola d' obbligo.

Art. 4

(1) La durata minima dei corsi è di un anno. Essi prevedono complessivamente non meno di 1600 ore di insegnamento, di cui il 50% dedicato alle lezioni teoriche e il rimanente 50% al tirocinio pratico. Per i frequentanti i corsi si applicano le provvidenze di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.

Art. 5

(1) Le lezioni teoriche prevedono la trattazione obbligatoria delle seguenti materie:

  • -  principi generali, organizzazione e funzionamento dei servizi sociali e sanitari;
  • -  finalità, contenuti e organizzazione dei servizi di aiuto domiciliare alla famiglia e all' anziano;
  • -  elementi di psicologia generale, psicopatologia e psicoigiene;
  • -  elementi di sociologia generale, della famiglia e dell' anziano;
  • -  nozioni generali di previdenza e assicurazioni sociali;.
  • -  nozioni generali sull' organizzazione dello Stato e degli enti locali;
  • -  nozioni generali di diritto privato;
  • -  nozioni generali di legislazione assistenziale;
  • -  economia domestica e della comunità;
  • -  elementi di igiene della persona e della casa;
  • -  elementi di alimentazione e dietetica;
  • -  elementi teorico-pratici di animazione, attivazione e terapia occupazionale dell' anziano;
  • -  elementi di anatomia e fisiologia generale.

(2) Tutte le materie di cui al primo comma sono trattate con specifica attenzione alle particolarità e alla problematica della famiglia e dell'anziano.

(3) Il numero minimo di ore delle singole lezioni teoriche, i contenuti e l'articolazione delle singole materie sono fissati con delibera della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche.

(4) Il tirocinio pratico si effettua mediante esercitazioni guidate in servizi per anziani, residenziali e domiciliari, in servizi di assistenza domiciliare alla famiglia e in servizi ospedalieri.

(5) La scelta dei docenti, nonché articolazione dei programmi, sono concordate con l'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

Art. 6

(1) L'esame finale dei corsi comprende una prova scritta, una orale e un'esercitazione pratica e verte sulle materie trattate nelle lezioni teoriche e pratiche.

(2) Le prove di esame si svolgono dinanzi ad una commissione composta da 5 esperti delle materie oggetto di esame, nominati dalla Giunta provinciale. Le modalità dell'esame saranno determinate con regolamento di esecuzione alla legge.

(3) A quanti superano positivamente l'esame indicato nel comma precedente viene rilasciato l'attestato di qualifica di assistente geriatrico a familiare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689. La relativa qualifica viene trascritta nel libretto di lavoro. 2)

2)

Vedi anche l'art. 16 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42:

(1) L'attestato finale di un corso per assistenti di famiglia rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 1983 ha la stessa validità dell'attestato di qualifica di assistenti geriatrici e familiari di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19.

Art. 7

(1) I corsi di cui alla presente legge sono organizzati preferibilmente presso istituzioni residenziali per anziani. Con apposita convenzione sono a definirsi i termini e i modi di collaborazione tra l'istituto e la Provincia.

Art. 8

(1) All'attestato di cui al precedente articolo 6 sono equiparati gli analoghi titoli conseguiti in Italia.

Art. 9-10.   3)

3)

Omissis.

Art. 11   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Modifica l'art. 2 della L.P. 19 aprile 1973, n. 11.

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