(1) La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze erogano le prestazioni di assistenza sanitaria in primo luogo attraverso le proprie strutture.
(2) La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto della programmazione sanitaria provinciale, possono stipulare altresì convenzioni ai sensi dell'articolo 26, nonché degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(3) Le convenzioni di cui al comma precedente, devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, in coerenza con gli schemi tipo nazionali ove previsti.
(4) Per assicurare la completa assistenza sanitaria a tutta la popolazione, la legge provinciale di piano individua i servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri che possono essere espletati da strutture convenzionate austriache ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.
(5) Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo restano in vigore le relative convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi subentrate la Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e con decorrenza dal trasferimento dei relativi compiti, agli enti, istituti e gestioni, le cui competenze sono passate al Servizio sanitario provinciale.