(1) I livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria da erogare dal servizio sanitario provinciale sono quelli stabiliti dal piano sanitario provinciale, fatti salvi, comunque, i minimi fissati dal piano sanitario nazionale, come disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 57 della stessa legge.
(2) Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al precedente comma, si applicano a riguardo le norme previste nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(3) Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore dei minorati, degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
(3/bis) Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Sanità in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.20)
(4) Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.