(1) Al fine di gestire le residenze sanitarie assistenziali, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche sperimentazioni gestionali presentate dalle aziende speciali Unità sanitarie locali, da Comuni e da Comunità comprensoriali, autorizzando nel contempo gli enti medesimi alla partecipazione a società miste a capitale pubblico e privato.
(2) A tali società possono partecipare gli enti interessati e soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
(3) La partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.6)