(1) La spesa per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 5 viene stimata in lire 500.000 annuali e viene coperta mediante utilizzo dello stanziamento annuale di bilancio sul capitolo denominato "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.