(1) Per quanto non disciplinato dal presente titolo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. L’articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione.
(2) Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale e dalla normativa statale di cui sopra, si applica, in quanto compatibile, l’ordinamento elettorale e comunale vigente. Le materie rimanenti, per le quali non è applicabile l’ordinamento elettorale e comunale, sono disciplinate con decreto dell’assessore provinciale competente in materia.31)