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a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6

(1) L'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo.

(2) Qualora, malgrado richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione provinciale, si ometta di provvedere in merito, la Giunta provinciale nomina un commissario col compito di predisporre lo statuto.