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a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 4  delibera sentenza

(1) Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune, sempreché i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali.

(2) Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.

(3) Se parti di un'azienda agricola sono situate in diverse frazioni o comuni, il diritto di uso civico viene esercitato in quella frazione o comune, in cui si trova la maggior parte delle superfici coltivate a foraggio, sempreché non esistano altre consuetudini locali di pascolo.15)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227 - Interesse all’impugnativa - associazioni agrarie - diritto di pascolo - legittimazione degli allevatori di bestiame - usi civici - amministrazione separata beni di uso civico - è l’unico soggetto abilitato ai rapporti con le autorità forestali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008 - Usi civici - diritto di pascolo - presupposti per l'esercizio - amministrazione separata dei beni di uso civico - soggetto legittimato alla presentazione delle denunce
15)
Il comma 3 è stato da ultimo così modificato dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34.