(1) Dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune, sempreché i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali.
(2) Se il pascolo non è sufficiente alla copertura del succitato fabbisogno, i diritti di pascolo vengono proporzionalmente ridotti.
(3) Se parti di un'azienda agricola sono situate in diverse frazioni o comuni, il diritto di uso civico viene esercitato in quella frazione o comune, in cui si trova la maggior parte delle superfici coltivate a foraggio, sempreché non esistano altre consuetudini locali di pascolo.15)