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a) Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 161)
Amministrazione dei beni di uso civico 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
2)
Il titolo in lingua tedesca è stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 3   delibera sentenza

(1) Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

(2) I redditi dei beni di uso civico, comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi, e le altre entrate patrimoniali derivanti dall'utilizzo di risorse naturali nel proprio ambito territoriale sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:11)

  1. spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;
  2. soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario o accertabili con altri mezzi di prova;
  3. il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lettera c), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
  4. soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, sempreché nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 m³ all'anno;
  5. aiuti in casi di particolare bisogno;
  6. soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lettera d) con preferenza dei meno abbienti;
  7. finanziamento di iniziative di interesse generale.

(2/bis) Le entrate derivanti da pagamenti diretti nell’ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché da premi per il sostegno allo sviluppo rurale sono da destinare al finanziamento di iniziative collettive nell’interesse dell’agricoltura. 12)

(3) Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredato degli edifici abitativi e aziendali.13)

(4) Se i beni di uso civico sono stati classificati tali in seguito alla fusione di due comuni e successiva nuova separazione di tali comuni, in casi eccezionali e debitamente motivati i proventi dei beni di uso civico possono, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, eccetto la lettera c), essere utilizzati anche per finanziare iniziative comunali. 14)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008 - Usi civici - diritto di pascolo - presupposti per l'esercizio - amministrazione separata dei beni di uso civico - soggetto legittimato alla presentazione delle denunce
11)
Il primo periodo del comma 2 dell'art. 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
12)
L'art. 3, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
13)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 26 marzo 1982, n. 10, e successivamente integrato dall'art. 17 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
14)
L'art. 3, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.