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a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 101)
Istituzione dei consultori familiari

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 settembre 1979, n. 47.

Art. 2 (Finalità)

(1) Il servizio consultoriale si propone le seguenti finalità:

  1. favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figli;
  2. fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla paternità e maternità responsabile;
  3. mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinché siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della madre nella fase pre- e postconcezionale, nonché quella del bambino;
  4. offrire alle coppie un'adeguata consulenza prematrimoniale per la paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli;
  5. prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti della patologia dermoceltica;
  6. informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
  7. informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
  8. attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;
  9. contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

(2) Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenze, educazione e informazione del singolo, della coppia e della famiglia, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza dei contenuti del servizio consultoriale dirette alla popolazione.

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ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionActionArt. 1 (Istituzione dei consultori)
ActionActionArt. 2 (Finalità)
ActionActionArt. 3 (Personale)
ActionActionArt. 4 (Formazione del personale e supervisione dei casi)
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