(1) Chiunque ne faccia istanza può ottenere copie e estratti del registro di cui al precedente articolo 54 e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.
(2) Il rilascio di copie ed estratti avviene dietro versamento anticipato alla tesoreria provinciale dell'importo di lire 5.000 per ogni copia o estratto.