(1) Indipendentemente dai depositi da versarsi ai sensi del precedente articolo 47, nei provvedimenti di autorizzazione alla prospezione, di permesso di ricerca e di concessione, l'organo che dispone il relativo provvedimento può stabilire l'ammontare di una cauzione o fideiussione bancaria che il titolare del provvedimento è tenuto a versare presso la tesoreria provinciale o, rispettivamente, ad esibire in garanzia all'ufficio minerario provinciale.
(2) Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, sulle risorse naturali e sulle foreste.
(3) I provvedimenti acquisiscono validità solamente dopo il versamento della cauzione o dell'esibizione della garanzia fideiussoria.
(4) La restituzione della cauzione e lo svincolo della fideiussione vengono effettuati dopo che l'ufficio minerario provinciale, sentito il parere dei competenti uffici provinciali, abbia accertata la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute e nei limiti di tempo in esse indicati nei relativi provvedimenti.
(5) Qualora il titolare del provvedimento non abbia provveduto a realizzare i lavori entro i termini prescritti, l'Assessore provinciale competente può disporne l'esecuzione d'ufficio. La somma necessaria, risultante da apposita perizia, viene prelevata dal deposito cauzionale. In caso di fideiussione bancaria la stessa verrà incamerata.