(1) Le disposizioni riguardanti il rilascio di autorizzazioni di prospezione, permesso di ricerca e concessione non si applicano alle indagini consistenti in rilevazioni geologiche e mineralogiche.
(2) Tuttavia, chi intende eseguire un rilievo, quando non abbia ottenuto il consenso dei proprietari dell'accesso nei fondi, può essere autorizzato dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.
(3) Il rilevatore, in ogni caso, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai sensi del precedente articolo 47.