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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 48 (Corresponsione del canone annuo)

(1)  I titolari dei provvedimenti di prospezione, ricerca e concessione sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione provinciale un canone in relazione alla superficie compresa nel relativo perimetro per ogni ettaro o frazione di ettaro e per ogni anno o frazione di anno come di seguito stabilito:

  1. prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze; 12)
  2. ricerca: lire 1,00 euro per tutte le sostanze; 12)
  3. concessione: 10,00 per tutte le sostanze.12)

(2)  Per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 il titolare del diritto di concessione deve, inoltre, corrispondere un canone annuo, in natura o in denaro o parte in natura e parte in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui alla lettera n) del precedente articolo 25, costituito da un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

  1. da 0 fino a 4 ton/die: 2,5% sull'intera produzione;
  2. maggiore di 4 e fino a 8 ton/die: 2,5% sulle prime 4 ton e il 5% sull'eccedenza;
  3. maggiore di 8 e fino a 16 ton/die: come sopra sulle prime 8 ton e il 14% sull'eccedenza;
  4. maggiore di 16 e fino a 32 ton/die: come sopra sulle prime 16 ton e il 16% sull'eccedenza;
  5. maggiore di 32 e fino a 64 ton/die: come sopra sulle prime 32 ton e il 18% sull'eccedenza;
  6. maggiore di 64 e fino a 128 ton/die: come sopra sulle prime 64 ton e il 20% sull'eccedenza;
  7. maggiore di 128 e fino a 256 ton/die: come sopra sulle prime 128 ton e il 21% sull'eccedenza;
  8. maggiore di 256 ton/die: come sopra sulle prime 256 ton e il 22% sull'eccedenza.

(3)  Il valore dell'aliquota dei prodotti, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato corrente a bocca di miniera o di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso.

(4)  Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo la equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 mc di gas.

(5)  La liquidazione annua del canone è fatta dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(6)  Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla Giunta provinciale.13) 

12)
Le lettere a), b) e c) dell'art. 48, comma 1, sono stato così sostituite dall'art. 4, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
13)
Il comma 6 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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