(1) L'autorizzazione di prospezione, il permesso di ricerca e il provvedimento di concessione possono essere revocati con provvedimento della Giunta provinciale per comprovate esigenze di pubblico interesse.
(2) In tal caso spetta al titolare un'indennità sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.
(3) L'onere del pagamento dell'indennizzo è a carico di colui a favore del quale è pronunciata la revoca.