(1) Il titolare della prospezione è tenuto a presentare ogni anno all'ufficio minerario provinciale un resoconto dettagliato sull'attività svolta nell'anno precedente e, al termine di validità dell'autorizzazione, una relazione sui risultati dei lavori, corredata da una copia degli studi eseguiti e dai profili stratigrafici rilevati, in quanto disponibili.
(2) La documentazione relativa può essere messa a disposizione di terzi, solo dopo la scadenza dell'autorizzazione, sempreché al titolare non sia stato accordato il permesso di ricerca, fermo restando l'obbligo di cui al successivo articolo 9.
(3) Al rilascio della documentazione relativa provvede l'ufficio minerario provinciale, dietro versamento della somma di lire 100.000 per ciascuna autorizzazione rilasciata.