(1) L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni e non è prorogabile.
(2) L'autorizzazione di prospezione contiene un disciplinare di esercizio in cui vengono fissati gli obblighi del titolare sull'attività da svolgere, stabiliti ai sensi della presente legge, nonché sulle precauzioni intese ad evitare danni all'ambiente e sulle opere di rimodellamento e ripristino che si ritengono necessarie.
(3) Nel caso di prospezioni su aree di cui al precedente articolo 4, il disciplinare può indicare le misure necessarie a rendere possibile la contemporaneità dei lavori.