(1) L'autorizzazione alla prospezione può essere concessa anche per un'area che è oggetto di autorizzazione alla prospezione, permesso di ricerca o concessione in atto. In ogni caso le indagini devono riguardare sostanze diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili o interferire con quelle previste nei provvedimenti stessi.
(2) Due o più domande per l'autorizzazione alla prospezione sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree di prospezione. L'autorizzazione viene data di preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie, sia in ordine alla sollecita esecuzione della prospezione, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità della domanda.