(1) L'autorizzazione alla prospezione può venire rilasciata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito il parere dell'ufficio minerario provinciale, a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'indagine necessaria. Alla domanda è allegato il programma relativo.
(2) L'autorizzazione è rilasciata per singole sostanze minerali o per gruppi di sostanze di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1, con riferimento ad aree non eccedenti i 20.000 ha., e per le sostanze di cui alla lettera c) del succitato articolo, con riferimento ad aree che non superino i 5.000 ha.
(3) Alla stessa persona fisica o giuridica possono essere rilasciate più autorizzazioni.
(4) Ove l'Amministrazione provinciale intenda procedere direttamente a prospezioni, la zona da esplorare è determinata con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente secondo comma.