(1) Per l'ottenimento dei successivi permessi di ricerca e delle concessioni, il titolare dell'autorizzazione di prospezione, a preferenza di qualsiasi altro richiedente, può chiedere, nei limiti delle prescrizioni di legge, l'area sulla quale l'indagine ha dato esito positivo.
(2) Qualora il titolare dell'autorizzazione non disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica per ottenere il permesso di ricerca o di concessione, il titolare del permesso di ricerca o il concessionario deve corrispondere allo stesso un premio pari al doppio delle spese sostenute e documentate, compresi i diritti versati alla tesoreria provinciale.
(3) L'ammontare delle spese viene stabilito dall'ufficio minerario provinciale.