(1) La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca e la concessione delle seguenti sostanze ed energie del sottosuolo, le cui lavorazioni costituiscono le miniere:
(2) Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa le sostanze ed energie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono venire classificate in diverse categorie.3)
(3) Sono esclusi dai minerali di cui alla lettera a) le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili, le cui coltivazioni costituiscono le cave e le torbiere disciplinate dalla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.