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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

(1)  La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca e la concessione delle seguenti sostanze ed energie del sottosuolo, le cui lavorazioni costituiscono le miniere:

  1. minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica;
  2. idrocarburi liquidi e gassosi, combustibili solidi, vapori e gas in genere;
  3. acque minerali, termominerali e terapeutiche. 2)

(2)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa le sostanze ed energie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono venire classificate in diverse categorie.3) 

(3)  Sono esclusi dai minerali di cui alla lettera a) le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili, le cui coltivazioni costituiscono le cave e le torbiere disciplinate dalla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

2)
Vedi l'art. 30, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:
3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.