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b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 651)
Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.

Art. 39 (Disposizioni comuni)

(1) Al personale immesso in ruolo, ai sensi dei precedenti articoli 35, 36, 37 e 38, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale fino alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale, di commesso e qualifiche a queste equiparate, occorrendo anche in soprannumero e prescindendosi dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, i servizi prestati presso il consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano o presso la sezione di Bolzano dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici o presso il servizio di medicina scolastica gestito dal comune di Bolzano nonché, limitatamente a tre anni, quelli prestati presso enti pubblici, ospedalieri e istituzioni pubbliche che si occupino della cura, assistenza o riabilitazione delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, purché prestati con il possesso dei titoli di studio richiesti per il ruolo e la carriera di inquadramento. 3)

(2) In ogni caso è assicurato mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento presso le istituzioni di provenienza.

(3) I servizi prestati presso le istituzioni di cui al primo comma del presente articolo con incarico di almeno complessive sei ore giornaliere o 30 settimanali saranno riconosciuti alle stesse condizioni e modalità di cui sopra in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali.

(4) Al personale medico immesso o nominato in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37 e 40, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica rivestita, il servizio di cui ai commi precedenti, nonché quelli sanitari, anche convenzionati con gli enti mutualistici, prestati nella corrispondente qualifica, anche senza titolo di specializzazione, sia in Italia che all'estero, sempreché questi ultimi siano riconoscibili ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 23 giugno 1976, n. 25. I servizi prestati in posizione funzionali inferiori a quella di appartenenza sono riconosciuti per metà. In ogni caso i servizi ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali. 4)

3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 40 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

4)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

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