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b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 481)
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni

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1)

Pubblicata nel B. U. 17 ottobre 1978, n. 53.

Art. 5

(1) Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, spetta al potere discrezionale della Giunta provinciale determinare quale dei beni richiesti indicati nella domanda può essere alienato al richiedente.

(2) In tal caso la Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione di uno solo dei beni per i quali è stata presentata la domanda di acquisto, prescindendo dal valore di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche.