(1) Sono abrogati a decorrere dal 1° novembre 1978 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, e la legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10, e ogni altra norma provinciale legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.