(1) Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1978. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che alla data suddetta risultino titolari di prestazioni previste dalle leggi statali citate nell'articolo 1 avranno diritto, dopo tale data, senza alcun impulso di parte, alle corrispondenti prestazioni previste nella presente legge.
(2) Allo scopo di rendere possibile l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione economica, il competente ufficio provinciale acquisirà, prima di detta data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso gli uffici dello Stato.
(3) Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione.51)
(4) Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente articolo 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione.51)
(5) Coloro che risultino alla data del 1° novembre 1978 titolari delle provvidenze provinciali di cui alla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, percepiranno, dopo tale data, l'assegno integrativo di cui al n. 7 dell'articolo 3 della presente legge.
(6) In deroga a quanto stabilito con il precedente articolo 5, i ciechi che fruiscono, alla suddetta data, dell'assegno a vita di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche, continueranno a fruirne a carico del bilancio provinciale.
(7) Le domande ed i ricorsi presentati anteriormente al 1° novembre 1978 agli organi dello Stato e da questi non ancora definiti, saranno acquisiti, dopo tale data, dall'ufficio competente della Provincia e sottoposti alle decisioni degli organi competenti previsti dalla presente legge.
(8) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 20, secondo comma, hanno effetto dal 1° gennaio 1979.