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a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 34 (Assistenza sanitaria)49) 

(1)  Fino all'attuazione in provincia di Bolzano del servizio sanitario nazionale, la Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi civili, avviandoli, se del caso, presso centri di recupero operanti sul territorio provinciale e, soltanto in caso di comprovata necessità, presso centri situati fuori provincia.

(2)  La Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede altresì all'erogazione dell'assistenza medica generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore dei mutilati e invalidi civili, qualora per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

(3)  L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

(3/bis)  In casi di urgenza d'intervento per motivi di recupero funzionale, l'assistenza protesica può essere erogata anche ai richiedenti in attesa del riconoscimento delle condizioni sanitarie, qualora secondo dichiarazione del medico prescrivente ne hanno il diritto.50) 

(4)  Fermo restando il principio previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, la Giunta provinciale, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria competente per territorio e che offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale, nonché ove necessario, per l'assistenza protesica, con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria o dell'arte ausiliaria di professione sanitaria, a seconda delle prestazioni richieste.

(5)  Ai fini di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei mutilati e invalidi civili appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino da avviare presso centri di recupero siti fuori provincia, ai sensi del primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni anche con centri di recupero siti all'estero che offrano i requisiti previsti nel precedente comma.

(6)  Le disposizioni dei precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, anche a favore dei ciechi civili e dei sordomuti.

(7)  Le modalità e i limiti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al presente articolo saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

49)
Vedi l'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
50)
Inserito dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
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