(1) Qualora la parte maggiore di un'acqua da pesca situata sul confine tra le province di Bolzano e di Trento si trovi sul territorio della provincia di Trento e la parte situata in provincia di Bolzano non raggiunga un'estensione tale da rendere opportuna una coltivazione a sé stante, in questa non si applicano le norme vigenti in materia in provincia di Bolzano incompatibili con le norme vigenti nella provincia confinante.32)