(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 dello Statuto di autonomia, l'accertamento delle violazioni alle norme in materia di tributi per i quali la Provincia ha potestà impositiva è demandato a dipendenti della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio incaricati dal Presidente della giunta provinciale.
(2) Nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, i dipendenti di cui al comma 1 svolgono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, funzioni di ufficiale rispettivamente di agente di polizia tributaria.
(3) Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'amministrazione provinciale una tessera personale di riconoscimento, nella quale sono indicate la qualifica e le funzioni.32)