(1) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla vigente normativa tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
(2) L'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in disagiate condizioni economiche, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
(3) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.14)