(1) L'opposizione al sequestro amministrativo va presentata all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, è proposta all'autorità e nei termini e modalità indicati nella vigente normativa statale.
(3) In tema di sequestro si applicano le disposizioni del precitato articolo 19.25)