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c) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 291)
Corsi di formazione professionale di breve durata

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1977, n. 43.

Art. 1 (Corsi di formazione professionale di breve durata)               delibera sentenza

(1)  Corsi di formazione professionale di tutti i settori della durata massima di 500 ore di insegnamento possono essere attuati anche se non compresi nel piano di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

(2)  Detti corsi, ai quali sono prioritariamente  ammessi frequentanti residenti nella provincia di Bolzano, sono gestiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o possono essere affidati ad enti pubblici o privati, ad associazioni o a privati con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale. 2)

(2/bis)  Le scuole professionali e le direzioni provinciali Istruzione e Formazione tedesca, Istruzione e formazione italiana e Istruzione, Formazione e Cultura ladina, nelle cui competenze rientra la formazione professionale, sono competenti per la pianificazione, organizzazione e realizzazione di corsi professionali di breve durata. Gli standard di qualità da rispettare in tale contesto sono stabiliti dal competente direttore della rispettiva direzione provinciale. 3)

(3)  Qualora corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale vengano organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati, potranno essere concessi contributi in relazione all’importanza del corso e rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata del corso stesso. Per la frequenza di corsi di formazione professionale possono essere concessi anche contributi a domanda individuale. 4)

(4)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi. 5)

(5) 6)

(6)  La vigilanza tecnica ed amministrativa dei corsi è esercitata dall'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico, rispettivamente dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

(7)  La liquidazione del corrispettivo dovuto ai terzi gestori dei corsi e la liquidazione dei contributi avranno luogo sulla base di fattura complessiva relativa alle spese sostenute e di dichiarazione dell'ispettore per la formazione professionale competente o di un direttore suo delegato, rispettivamente del dirigente all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, attestante il regolare svolgimento del corso.

(8)  All'uopo possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi per la liquidazione di tutte le spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi; detti funzionari presenteranno il rendiconto trimestrale dei pagamenti effettuati.

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 31 - Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale
massimeDelibera 25 gennaio 2022, n. 37 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per azioni di formazione continua. Revoca della delibera della Giunta provinciale dell‘8 agosto 2017, n. 848
massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 689 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a imprese ed enti di formazione per azioni di formazione continua aziendali, extra-aziendali o rivolte a persone occupate o in cerca di occupazione
massimeDelibera 2 marzo 2021, n. 194 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti e di persone in cerca di occupazione per la formazione continua. Revoca della delibera della Giunta provinciale dell'11 dicembre 2019, n. 1083
massimeDelibera 7 aprile 2020, n. 240 - Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale
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massimeDelibera 3 giugno 2014, n. 660 - Criteri per l'erogazione di contributi finanziari relativi a percorsi di formazione continua a domanda individuale - Bando 2014 ( L.P. n. 29/1977 e L.P. n. 40/1992)
2)
L’art. 1, comma 2, è stato così modificato dall’art. 7, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
3)
L’art. 1, comma 2/bis, è stato inserito dall’art. 7, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
4)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
5)
L’art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
6)
L’art. 1, comma 5, è stato abrogato dall’art. 7, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
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