(1) Le entrate dell’istituto sono costituite da:
- contributi, finanziamenti e assegnazioni della Provincia e di altri organismi pubblici e privati;
- rette di frequenza dei corsi e proventi per servizi resi a terzi;
- proventi di lasciti, offerte e donazioni di terzi;
- proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali dell’Istituto.
(2) Le entrate dell’Istituto sono accertate mediante atti di riscossione singoli o cumulativi, sottoscritti dal o dalla presidente del consiglio di amministrazione.
(3) La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di tesoreria.
(4) Al pagamento delle spese dell’Istituto si provvede con mandati di pagamento sottoscritti dal o dalla presidente del consiglio di amministrazione.
(5) Il consiglio di amministrazione può autorizzare il personale direttivo dell’Istituto ad attuare, nei limiti previsti, pagamenti per servizi, acquisti e lavori in economia. A tale scopo sono messe a disposizione del personale direttivo le somme necessarie.
(6) Per servizi, acquisti e lavori eseguiti in amministrazione diretta si applica la normativa provinciale vigente in materia.
(7) L’Istituto dispone di un proprio servizio di tesoreria, che è affidato dal consiglio di amministrazione all’istituto di credito che presta servizio di tesoreria per la Provincia.