(1) Il collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; quattro membri appartengono al gruppo linguistico tedesco ed un membro al gruppo linguistico ladino. Almeno uno dei membri effettivi deve appartenere al gruppo linguistico ladino ed uno deve essere iscritto nell’albo professionale dei revisori dei conti.
(2) I membri del collegio sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione su proposta dall’Assessore o Assessora competente; possono essere riconfermati.
(3) Il collegio nomina nella prima seduta il presidente o la presidente fra i suoi componenti.
(4) I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
(5) Il collegio: