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b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 251)
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana

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1)
Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.

Articolo 4 (Il consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è nomi-nato dalla Giunta provinciale; è composto di nove membri scelti secondo le seguenti modalità:

  1. tre persone esperte nel settore della musica, della cultura e della formazionenominate dall’Assessore o Assessora competente;tra cui una persona appartenente al gruppo linguistico ladino
  2. una persona rappresentante il Consor-zio dei Comuni scelta da una terna di nominativi proposti dallo stesso Consorzio;
  3. due persone rappresentanti le due associazioni provinciali più rappresentative in musica corale e musica strumentale, designate ciascuna da una terna di nominativi proposti dalla rispettiva associazione;
  4. una persona scelta da una terna di nominativi proposti dalla piattaforma di musica popolare;
  5. una persona rappresentante il personale direttivo delle scuole di musica scelta da una terna di nominativi proposti dal collegio dei direttori e direttrici delle scuole di musica;
  6. il direttore o la direttrice provinciale delle scuole di musica come membro di diritto.

(2) I membri del consiglio di ammini-strazione eleggono, nella prima seduta di ciascun periodo di carica, il presidente o la presidente fra i membri nominati ai sensi del comma 1, lettera a).

(3) I membri del consiglio di ammini-strazione restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

(4) I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo, durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo di carica del consiglio di amministrazione.

(5) Alle sedute del consiglio prende parte, con voto consultivo, il coordinatore o la coordinatrice dell’amministrazione. Esso/Essa stende il verbale. Alle sedute del consiglio sono invitati anche i membri del collegio dei revisori dei conti.

(6) Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che il o la presidente lo ritenga necessario; è inoltre convocato su richiesta scritta di tre membri del consiglio, in cui siano indicati gli argomenti da trattare.

(7) Il consiglio di amministrazione è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del o della presidente.

(8) Il presidente o la presidente invita, all’occorrenza, esperti del settore alle sedute del consiglio.

(9) Ai membri del consiglio di amministrazione spettano i gettoni di presenza previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

(10) Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente articolo si applicano le norme provinciali vigenti in materia di ordinamento degli organi collegiali.

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