(1) Il presidente è nominato nella prima seduta dal consiglio di amministrazione in seno ai membri del consiglio di amministrazione.
(2) Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale dell'istituto, nonché la convocazione del consiglio di amministrazione e la presidenza nella stessa.
(3) Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.
(4) Il presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza.
(5) In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.