(1) È istituito con sede in Bolzano l'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.
(2) All'istituto è attribuito il compito di promuovere la diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, attraverso l'istituzione di appositi corsi di istruzione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento del fine istituzionale.
(3) L'Istituto per l'educazione musicale ha una gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e funzioni stabilite dal presente statuto.
(4) L'Istituto è autorizzato a stipulare con deliberazione del consiglio di amministrazione accordi e convenzioni con altre associazioni ed enti, come pure ad associarsi con gli stessi.