(1) Per facilitare la collaborazione fra i diversi servizi dell'istituto viene istituita una commissione consultiva composta dal direttore dell'istituto, che la convoca e la presiede, dal direttore sanitario, dall'incaricato dei servizi economali, dal cappellano e da un rappresentante del personale dell'istituto.
(2) Fa parte altresì della commissione suddetta un assistente sociale addetto al settore minorile.
(3) In casi di necessità, su proposta della commissione, possono essere interpellati degli esperti, che intervengono alle riunioni.