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a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 8

(1) Qualora, rispetto ad un determinato bene, siano presentate più domande di acquisto, i richiedenti sono invitati a partecipare ad una gara con offerte in aumento rispetto al prezzo di stima del bene. La vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.

(2) L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di alienazione di beni per i quali siano stati fatti valere i titoli di preferenza di cui al secondo comma, lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84.