(1) Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è corrisposto oppure integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte del C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione.29)
(2) Al fine di cui al precedente comma il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.
(3) Non si tiene comunque conto del servizio prestato dal personale religioso che non sia stato soggetto all'iscrizione obbligatoria presso un istituto, cassa o ente di previdenza.