In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 251)
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero

1)
Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1976, n. 31.

TITOLO PRIMO
Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1-2.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 3

(1)  Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale è sostituito dal seguente:

"In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della Giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alle stesse categorie, ruoli, carriere e qualifiche".

Art. 4

(1)  Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale è sostituito dal seguente:

"Qualora tra gli idonei dell'ultimo concorso non figurino candidati appartenenti al gruppo linguistico cui il posto è riservato, ovvero qualora tali candidati abbiano rinunziato all'incarico, l'ente ospedaliero, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può deliberare di conferire singoli posti a candidati appartenenti ad altro gruppo linguistico, salvo recupero in conformità a quanto disposto dal precedente articolo. Il conferimento dei posti medesimi deve essere preceduto da avviso pubblico per la durata di 45 giorni, al fine di reperire aspiranti del gruppo linguistico cui il posto compete".

(2)  Le disposizioni sulla proporzionale linguistica si osservano anche ai fini dell'ammissione dei sanitari, medici e di farmacia, al tirocinio pratico.

Art. 5

(1)  I medici ospedalieri a tempo pieno possono espletare, oltre ai consulti secondo la disciplina stabilita dall'accordo di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale, anche incarichi di insegnamento universitario.

(2)  Per l'attività di insegnamento universitario ai sanitari di cui al precedente comma può essere corrisposto un compenso non superiore al 30% di quello attribuito per la stessa attività ai docenti universitari. Resta salvo il compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 4, primo comma, il punto 2), della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18.

Art. 6

(1)  Al fine di facilitare l'applicazione del principio della proporzionale rappresentanza dei gruppi linguistici in seno alle commissioni esaminatrici, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale, in relazione agli speciali elenchi di cui alla norma stessa è preso in considerazione anche il sorteggio di sanitari che prestino servizio presso un ospedale con classificazione inferiore a quella dell'ospedale per il quale è bandito il concorso, qualora manchino sanitari di ruolo in materie affini presso ospedali di pari o superiore classificazione.

Art. 7-10.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 10/bis   3)

3)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 4 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62, e successivamente abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 11

(1)  Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei per il tirocinio, stabilite le modalità per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.

(2)  Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per metà ai voti degli esami di profitto e di laurea e per metà ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni.

(3)  A parità di punteggio si terrà conto dei carichi di famiglia e dell'età.

(3/bis)  Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 4) 

(4)  Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

(5)  L'assegno mensile di cui al successivo articolo 12 è dovuto per un solo periodo semestrale di tirocinio, salvo casi giustificati di cambiamento di disciplina proposto dal consiglio dei sanitari dell'ente ospedaliero.

4)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 12

(1)  Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50% del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità.

(2)  Al termine del tirocinio pratico, l'amministrazione dell'ospedale presso il quale è stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovrà essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attività.

Art. 13   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 14

(1)  Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio a tempo pieno reso presso istituti di ricovero e cura, classificati infermerie per acuti ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, e non ancora trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, è valutato come il corrispondente servizio reso presso ospedali zonali.

Art. 15

(1)  Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

(2)  Ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano entro gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri.

(3)  Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà indicato a quali qualifiche e servizi ospedalieri corrispondono le qualifiche ed i servizi resi presso gli enti di cui al presente articolo.

Art. 16

(1)  Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio prestato all'estero da sanitari di cittadinanza italiana residenti in provincia è equiparato al servizio di ruolo. I sanitari di cittadinanza italiana residenti in Provincia, che abbiano prestato all'estero un periodo continuativo di servizio di sei mesi nella disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella disciplina stessa a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

(2)  I sanitari di cittadinanza italiana che abbiano prestato all'estero servizio nella qualifica e disciplina per almeno cinque anni e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità.

(3)  Per i concorsi di assunzione in qualità di aiuto il servizio di cui al comma precedente è ridotto a tre anni.

(4)  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.

Art. 17

(1)  Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici è equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.

Art. 18   delibera sentenza

(1)  Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del ministro della Pubblica istruzione del 4 settembre 1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero. Dette disposizioni si applicano anche con riferimento ai titoli di specializzazione medica conseguiti all'estero. 5)

(2) Agli effetti del comma 1 e a pena di decadenza i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare il documento riconoscitivo del titolo entro il termine di un anno dalla data dell’assunzione. 6)

(3)  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai sanitari che abbiano presentato domanda di riconoscimento del servizio prestato all'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale e dell'articolo 16 della presente legge, nonché al personale di cui agli articoli 20 e 37, che sia in attesa dell'autorizzazione ivi prevista.

(4)  Limitatamente ai sanitari di cui all'articolo 37 della presente legge, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca previsti dall'articolo 16 della legge regionale.

massimeDelibera 31 marzo 2015, n. 394 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 1837 del 28.11.2011 concernente l'approvazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria: revoca del termine di presentazione delle domande
5)
L'art. 18, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
6)
L'art. 18, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 19

(1)  L'aiuto o assistente di ruolo, a domanda, è collocato in aspettativa senza assegni per un periodo complessivo non superiore ad un anno quando, per esigenze del servizio sanitario di base accertate dall'Assessorato provinciale alla sanità e confermate dalla Giunta provinciale, assuma temporaneamente l'incarico di sostituzione di un medico condotto.

(2)  Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi del precedente comma è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 19/bis

(1)  Nei casi di comprovata necessità ai fini di garantire i relativi servizi sanitari in Provincia, il personale sanitario ospedaliero può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a sostituire medici ospedalieri in altri enti ospedalieri e medici condotti ed a collaborare nei servizi di medicina sociale.

(2)  Qualora vengano sostituiti medici di enti ospedalieri ai sensi del comma precedente, viene corrisposto all'interessato per ogni giornata di servizio un compenso pari ad 1/26 dello stipendio mensile in atto attribuito alla qualifica del sostituto oltre alle indennità e al trattamento di missione eventualmente spettanti.

(3)  Detto trattamento è corrisposto tramite l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario che ha effettuato la sostituzione. 7)

7)
L'art. 19/bis è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 1° dicembre 1978, n. 62.

Art. 20

(1) Al personale autorizzato all'esercizio delle professioni e arti sanitarie ausiliarie ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56, è riconosciuto il servizio sanitario prestato all'estero, presso enti pubblici sanitari e ospedalieri, con deliberazione della Giunta provinciale e ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735. 8)

8)
L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 21 della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 21   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 22

(1)  Il servizio non di ruolo prestato dai sanitari ospedalieri o universitari in qualità di incaricato, straordinario, volontario o supplente, è equiparato al servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione agli esami provinciali di idoneità in lingua tedesca ai sensi della legge regionale, nonché ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(2)  Agli effetti di cui al precedente comma l'anzianità di laurea è ridotta di un anno.

Art. 23-33.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 34

(1)  I benefici previsti nel presente capo si applicano altresì al personale non di ruolo che, a causa di chiamata alle armi o di aspettativa per gravidanza o puerperio, non abbiano potuto compiere i periodi di servizio previsti dai precedenti articoli.

Art. 35-36.   2)

2)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO SECONDO
Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero

Art. 37

(1)  Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria demandata alla Provincia dall'articolo 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca e fino a quando la materia sarà diversamente disciplinata con legge statale, la Giunta provinciale può autorizzare l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia, per le quali sono richiesti titoli di specializzazione da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero i corrispondenti titoli di specializzazione ivi legalmente riconosciuti, nei limiti del fabbisogno del Servizio sanitario della Provincia, sentito il Ministero della Sanità. 9) 

(2)  Per l'autorizzazione di cui al precedente comma, l'Ufficio competente verifica la corrispondenza dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai seguenti presupposti:

  • a)  il titolo di specializzazione estero deve abilitare, nello Stato in cui è stato conseguito, all' esercizio delle professioni sanitarie per cui è richiesta l'autorizzazione;
  • b)  le discipline che il titolo di specializzazione estero comprende devono includere quelle del corrispondente titolo di specializzazione italiano, richieste dalla legge vigente per l' esercizio della professione sanitaria oggetto dell'autorizzazione. 9) 

(3)  Al fine della verifica di cui al comma precedente, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'Assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autentica del titolo di specializzazione estero, nonché dell'attestato dell'autorità estera che ha conferito il titolo stesso, dal quale risultino le discipline che il titolo comprende, nonché la certificazione che lo stesso abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui viene richiesta l'autorizzazione, oltre al certificato di cittadinanza e residenza.

9)
I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 83 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 38

(1)  Fino alla completa attuazione da parte della Provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di sanitari muniti di titolo di specializzazione è determinato, distinto per titoli, dalla Giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della Provincia, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la Provincia a norma dell'articolo 24 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, nonché presso enti, associazioni ed altri organismi svolgenti assistenza sanitaria disciplinata dalla legge provinciale e sottoposta alla vigilanza della Provincia.

(2)  Nella prima applicazione del presente articolo il fabbisogno di cui al precedente comma è determinato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3)  Il fabbisogno determinato a norma dei commi precedenti deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 39

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActionStato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
ActionActionAutorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActiond'') Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 43
ActionActione'') Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 4
ActionActionf'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 29
ActionActiong'') Decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2022, n. 21
ActionActionh'') Decreto del Presidente della Provincia 16 giugno 2023, n. 14
ActionActioni'') Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2023, n. 21
ActionActionj'') Decreto del Presidente della Provincia 8 settembre 2023, n. 32
ActionActionk'') Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2023, n. 33
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico