(1) Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria demandata alla Provincia dall'articolo 22 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel rispetto delle norme sulla proporzionale linguistica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca e fino a quando la materia sarà diversamente disciplinata con legge statale, la Giunta provinciale può autorizzare l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia, per le quali sono richiesti titoli di specializzazione da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero i corrispondenti titoli di specializzazione ivi legalmente riconosciuti, nei limiti del fabbisogno del Servizio sanitario della Provincia, sentito il Ministero della Sanità. 9)
(2) Per l'autorizzazione di cui al precedente comma, l'Ufficio competente verifica la corrispondenza dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai seguenti presupposti:
- a) il titolo di specializzazione estero deve abilitare, nello Stato in cui è stato conseguito, all' esercizio delle professioni sanitarie per cui è richiesta l'autorizzazione;
- b) le discipline che il titolo di specializzazione estero comprende devono includere quelle del corrispondente titolo di specializzazione italiano, richieste dalla legge vigente per l' esercizio della professione sanitaria oggetto dell'autorizzazione. 9)
(3) Al fine della verifica di cui al comma precedente, gli interessati devono allegare alla domanda, da presentare all'Assessorato provinciale alla sanità, l'originale o copia autentica del titolo di specializzazione estero, nonché dell'attestato dell'autorità estera che ha conferito il titolo stesso, dal quale risultino le discipline che il titolo comprende, nonché la certificazione che lo stesso abilita all'esercizio della professione sanitaria per cui viene richiesta l'autorizzazione, oltre al certificato di cittadinanza e residenza.