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c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 181)
Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell'Ufficio idrografico provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.

Art. 1   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2

(1)  Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale.

(2)  In particolare ad esso spetta il compito di:

  • a)  effettuare studi, ricerche ed indagini ed esprimere pareri sulla natura biologica, microbiologica, fisica e biochimica dell' aria, dell'acqua e del suolo;
  • b)  accertare gli effetti prodotti dai fattori inquinanti sulla flora e sulla fauna e le alterazioni ambientali conseguenti ai fenomeni di antropizzazione;
  • c)  effettuare studi, ricerche, indagini ed esprimere pareri sui fenomeni meterologici che possono influenzare i diversi casi di inquinamento;
  • d)  provvedere ai compiti affidati dalle leggi provinciali

Art. 3   delibera sentenza

(1)  L’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di provvedere alla raccolta, al coordinamento e alla pubblicazione di tutte le osservazioni meteorologiche e di quelle inerenti al manto nevoso. Provvede inoltre alle attività di prevenzione dalle valanghe ed espleta il servizio meteorologico, entrambi anche ai fini di protezione civile, ai sensi dello statuto dell’Agenzia per la Protezione civile. 3)

(2)  L’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile ha il compito di rilevare i dati, svolgere le analisi ed elaborare i prodotti di idrologia quantitativa necessari allo sviluppo sostenibile e alla protezione dalle piene della Provincia autonoma di Bolzano. L’Ufficio svolge inoltre, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, tutte le attività di competenza provinciale volte a garantire la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici artificiali, assicurando in tal modo l’incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle di tali opere.  4)

(3)  In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale   l’Agenzia per la Protezione civile  disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per il rilascio dei pareri previsti da leggi o regolamenti provinciali.  5)

massimeDelibera 30 maggio 2017, n. 601 - Revoca della delibera n. 1016 del 4 luglio 2011 - Linee di indirizzo per la diffusione di dati idro-, nivo- e meteorologici in tempo reale
3)
L'art. 3, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 1, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4, e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
4)
L'art. 3, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7, e successivamente dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
5)
L'art. 3, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 3 e 4, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.

Art. 4

(1)  Per i fini di cui al precedente articolo 3, l’Agenzia per la Protezione civile può chiedere l'intervento, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale. 6)

(2) L'Agenzia per la Protezione civile  ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Agenzia  disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.  7) 8)

6)
L'art. 4, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 3, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4, e successivamente dall'art. 3, comma 5, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
7)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14.
8)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 5

(1)  Su richiesta dell'Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo. 9)

(2)  I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.

(3)  La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall’Ufficio Idrologia e dighe, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita. 10)

(4)  I concessionari idroelettrici trasmettono, su richiesta, all'Ufficio Idrologia e dighe i dati di esercizio degli impianti in formato digitale e in tempo reale. 11)

9)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 6, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
10)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 7, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
11)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 8, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.

Art. 6

(1) L’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 12)

(2)  Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni d'acqua pubblica e può venire richiesto dell’Ufficio provinciale Gestione sostenibile delle risorse idriche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua. 13)

(3)  Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell’Ufficio Idrologia e dighe con il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazione e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di visita. 14)

12)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 9, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
13)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 10, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
14)
L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 11, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.

Art. 7   15)

15)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 1983, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 11 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, ed infine abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 8  16)

16)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 4, comma 6 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 9   2)

2)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10   17)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

17)
Omissis.
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ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3  
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
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ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
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