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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 21  

(1)  Le concessioni relative all'estrazione di materiale dai fiumi, torrenti e rivi vengono rilasciate dall'Assessorato ed hanno scadenza annuale, mentre le concessioni relative all'affitto di terreni e le concessioni di attraversamento del demanio idrico provinciale, rilasciate dallo stesso Assessorato, hanno una durata maggiore, disciplinata con regolamento di esecuzione della presente legge, approvato dalla Giunta provinciale.

(2)  Il disciplinare allegato alla concessione ne specifica, per ogni caso, la durata e il rispettivo canone, le modalità di uso, le cautele necessarie per la tutela dell'ambiente ed il ripristino dopo l'effettuazione dei lavori.