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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 20

(1)  I proprietari frontisti hanno il diritto di munire le proprie sponde di opere che non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento al loro libero deflusso, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in genere ai diritti di terzi.

(2)  Tali opere devono essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia  per la Protezione civile  previa presentazione di regolare progetto, quando si tratta di opere che interessino il regime del corso d'acqua e quando si tratta di costruire muri d'argine. 78)

78)
L'art. 20, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 45 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.