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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 19

(1)  L'accesso al demanio idrico provinciale, per il servizio di controllo, per i rilievi necessari, nonché per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, regolarmente approvati, non può essere in alcun modo vietato dai proprietari confinanti, ai quali per eventuali danni verrà corrisposto un equo indennizzo, stimato dall'Ispettorato dell'agricoltura o delle foreste.77) 

77)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.